Sez. 3, Sentenza n. 1572 del 03/05/1976 (Rv. 380325 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO - MEZZO LEGALE DI PROVA - ESCLUSIONE - NATURA - ATTO PUBBLICO - EFFETTI - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO - MEZZO LEGALE DI PROVA - ESCLUSIONE - NATURA - ATTO PUBBLICO - EFFETTI - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
L'atto notorio non costituisce, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, un mezzo legale di prova. Il valore di esso come atto pubblico, facente fede, in quanto tale, fino a querela di falso, e infatti circoscritto all'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute, previa identificazione dei loro autori mentre tali dichiarazioni, assimilabili agli scritti provenienti da terzi estranei, hanno un valore meramente indiziario, consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice del merito l'utilizzazione del contenuto dell'atto notorio al fine della formazione del proprio convincimento. (Conf 937/75, mass n 374325).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)