Sez. 1, Sentenza n. 937 del 13/03/1975 (Rv. 374325 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO - EFFICACIA - LIMITI - UTILIZZAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO - EFFICACIA - LIMITI - UTILIZZAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'atto notorio non costituisce - salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge - un mezzo legale di prova. Il valore di esso come atto pubblico - facente fede, in quanto tale, fino a querela di falso - e infatti circoscritto all'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, di aver ricevuto, previa identificazione dei dichiaranti, le dichiarazioni in esso contenute. Mentre queste ultime, raccolte senza la garanzia del contraddittorio e rese non tanto de scientia quanto de credulitate (cioe in base a quello che si dice o si pensa di un fatto da parte di terzi estranei) hanno invece soltanto il valore proprio delle dichiarazioni scritte provenienti da terzi, cioe un valore meramente indiziario. Pertanto l'utilizzazione, o meno, del contenuto di un atto notorio da parte del giudice di merito ai fini della formazione del proprio convincimento costituisce Esercizio di un potere discrezionale non sindacabile in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)