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Sez. L, Sentenza n. 2121 del 11/04/1979 (Rv. 398486 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ELEMENTO VOLITIVO DEL NEGOZIO DI RINUNZIA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398486-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ELEMENTO VOLITIVO DEL NEGOZIO DI RINUNZIA - REQUISITI.*

L'elemento volitivo proprio del negozio di rinunzia ex art 2113 cod civ non e diverso da quello proprio di qualsiasi negozio, e cioe, esso postula che il precetto dell'autonomia privata abbia un oggetto determinato o determinabile e non rileva, salvo l'errore essenziale di fatto o di diritto, che il dichiarante abbia una rappresentazione esatta dell'oggetto medesimo, sia sotto il profilo naturalistico, sia sotto quello normativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)