Sez. L, Sentenza n. 1047 del 18/02/1982 (Rv. 418915 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - NEGOZIO DI RINUNCIA EX ART. 2113 COD. CIV. - ELEMENTO VOLITIVO - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - NEGOZIO DI RINUNCIA EX ART. 2113 COD. CIV. - ELEMENTO VOLITIVO - ESTREMI.*
L'elemento volitivo proprio del negozio di rinuncia ex art. 2113 cod. civ. non è diverso da quello proprio di qualsiasi negozio, e cioè, esso postula che il precetto dell'autonomia privata abbia un oggetto determinato o determinabile e non rileva, salvo l'errore essenziale di fatto o di diritto, che il dichiarante abbia una rappresentazione esatta dell'oggetto medesimo, sia sotto il profilo naturalistico, sia sotto quello normativo. (V 4608/79, mass n 401122; (V 4360/79, mass n 400881; (V 1941/76, mass n 380747; (Conf 2121/79, mass n 398486).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)