Sez. L, Sentenza n. 6855 del 13/12/1982 (Rv. 424508 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - RINUNZIA - REQUISITI - OGGETTO DETERMINATO O DETERMINABILE - NECESSITÀ - ESATTEZZA DELLA RAPPRESENTAZIONE DELL'OGGETTO DA PARTE DEL DICHIARANTE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - RINUNZIA - REQUISITI - OGGETTO DETERMINATO O DETERMINABILE - NECESSITÀ - ESATTEZZA DELLA RAPPRESENTAZIONE DELL'OGGETTO DA PARTE DEL DICHIARANTE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
L'elemento volitivo proprio del negozio di rinunzia ex art. 2113 cod. civ. non è diverso da quello proprio di qualsiasi negozio; esso, pertanto, postula che il precetto della autonomia privata abbia un oggetto determinato o determinabile, mentre non rileva, salvo l'errore essenziale di fatto o di diritto, che il dichiarante abbia una rappresentazione esatta dell'oggetto medesimo, sia sotto il profilo naturalistico sia sotto quello normativo. (Conf 2121/79, mass n 398486).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)