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Sez. 2, Sentenza n. 5625 del 16/11/1985 (Rv. 442817 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONI TESTAMENTARIE - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE - ATTRIBUZIONE DI BENI DETERMINATI - ISTITUZIONE DI EREDITÀ O LEGATO - ATTRIBUZIONE FORMALE DEL TITOLO DI EREDE O LEGATARIO - INFLUENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442817-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONI TESTAMENTARIE - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE - ATTRIBUZIONE DI BENI DETERMINATI - ISTITUZIONE DI EREDITÀ O LEGATO - ATTRIBUZIONE FORMALE DEL TITOLO DI EREDE O LEGATARIO - INFLUENZA.*

Al fine di stabilire se l'attribuzione di beni determinati configuri istituzione di eredità o legato, deve innanzitutto considerarsi il contenuto della disposizione, cioè il modo di attribuzione dei beni secondo il criterio stabilito dalla legge (art. 588 cod. civ.), mentre l'attribuzione formale del titolo di erede (o di legatario) può essere valutata solo come elemento confermativo del risultato delle indagini condotte sull'obiettiva consistenza della disposizione. (V 6110/81, mass n 416909).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)