Sez. L, Sentenza n. 9467 del 12/07/2001 (Rv. 548119 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) | Indagine di carattere oggettivo e di carattere soggettivo - Necessità - Conseguenze - Determinazione del significato da attribuire ad una disposizione testamentaria attributiva di beni singolarmente individuati - Effettuazione delle due suddette indagini - Censurabilità del relativo accertamento in sede di legittimità - Limiti.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO)
Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini - che sono di competenza del giudice del merito e i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati - può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)