Sez. U, Sentenza n. 5201 del 25/05/1998 (Rv. 515797 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporto continuativo anche se precario con ente pubblico - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Domanda di retribuzione di mansioni aggiuntive e diverse rispetto a quelle inizialmente pattuite - Configurabilità di un diverso rapporto avente carattere privatistico - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In relazione ad un rapporto di lavoro continuativo (pur se precario) con un ente pubblico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, anche se il lavoratore fa valere in giudizio la mancata retribuzione di prestazioni che egli qualifichi come diverse e ulteriori rispetto a quelle originariamente affidategli, dovendosi escludere la configurabilità di due diversi rapporti di lavoro e comunque la natura privatistica di uno di essi. (Nella specie l'attrice deduceva che, assunta come bidella e cuoca non di ruolo presso la scuola materna comunale, nei mesi estivi era stata addetta alle pulizie e ad attività di giardiniera presso il palazzo municipale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)