Sez. U, Sentenza n. 6371 del 08/06/1993 (Rv. 482707 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Emolumento forfettario aggiuntivo per gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale - Diritto dei medici specialisti ambulatoriali - Controversie relative - Devoluzione alla giurisdizione ordinaria - Persistente mancanza della modalità organizzative per l'esecuzione di dette prestazioni - Irrilevanza - Emanazione di atti generali autoritativi - Esclusione.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere
Le controversie relative alla corresponsione dell'emolumento forfettario aggiuntivo previsto, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 8 giugno 1987 n. 291 e dell'art. 19 del d.P.R. 28 settembre 1990 n. 314 per gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale compiuti, secondo le prescrizioni ed in relazione alle necessità cliniche del caso, da medici specialisti ambulatoriali, convenzionati con l'unità sanitaria locale, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, attenendo a posizioni, maturate nel corso del rapporto libero professionale parasubordinato, che hanno consistenza non di interesse legittimo ma di diritto soggettivo, ancorché non siano state ancora stabilite le modalità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni predette, in quanto la previsione che tali modalità siano "convenute" esclude l'emanazione di atti generali autoritativi dell'ente pubblico idonei ad incidere sull'indicata posizione soggettiva dei medici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 08/06/1987 num. 291 art. 35, DPR 28/09/1990 num. 314 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)