diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3065 del 05/09/1969 (Rv. 342989 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA COMPRESA VIRTUALMENTE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - NOVITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DISTANZE LEGALI DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE.*
Stato
decisa il 1969-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342989-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA COMPRESA VIRTUALMENTE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - NOVITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DISTANZE LEGALI DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE.*

Non costituisce domanda nuova in appello quella virtualmente compresa nelle domande gia formulate con l'atto introduttivo del giudizio. (nella specie, l'attore in primo grado aveva dedotto che il convenuto, nel costruire una casa sul confine comune, aveva innalzato un muro a distanza inferiore a metri tre dalla sporgenza del fronteggiante balcone esistente nella sua casa, ponendo a fondamento della domanda il suo diritto di proprieta. In appello, invece, aveva dedotto che egli aveva il diritto di veduta sul contiguo fondo del convenuto, per cui costui non avrebbe potuto fabbricare a distanza minore di metri tre dalla linea esterna del parapetto del balcone predetto. I giudici di appello avevano ritenuto che in secondo grado fosse stata introdotta una domanda nuova, e la considerarono inammissibile. La SC ha rilevato che, fermo l'originario 'petitum' dell'arretramento della costruzione sul fondo finitimo, ben poteva invocarsi in appello l'art 907 cod civ ed ha enunciato il principio che precede). (V 1339, 67, massima n 327924).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)