diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1339 del 14/06/1967 (Rv. 327924 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - SVILUPPO DI UN PUNTO DI INDAGINE STRUMENTALMENTE IMPLICITO NELLA DOMANDA ORIGINARIA - NOVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327924-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - SVILUPPO DI UN PUNTO DI INDAGINE STRUMENTALMENTE IMPLICITO NELLA DOMANDA ORIGINARIA - NOVITA - ESCLUSIONE.*

Si ha domanda nuova, come tale non proponibile in appello, soltanto nell'ipotesi che si faccia valere per la prima volta davanti al giudice dell'impugnazione una pretesa che, alterando i presupposti di fatto e l'essenza stessa della domanda proposta in primo grado, sposti i termini della controversia in relazione ad un oggetto sostanziale diverso o ad un diverso tema d'indagine, con la conseguenza di privare le parti della garanzia del doppio grado della giurisdizione di merito. Di conseguenza non si ha novita di domanda se, con la formulazione di un autonomo capo di domanda in appello, si sviluppa e si pone in rilievo un punto d'indagine e di decisione strumentalmente implicito nella domanda originaria e relativo all'unico rapporto giuridico dedotto in causa. (nella specie l'attore aveva chiesto in primo grado un indennizzo, nei limiti dell'arricchimento, per il pagamento da lui effettuato, in conseguenza di illecita procedura esecutiva dell'esattore, di un debito tributario gravante sul convenuto mentre, in appello, aveva chiesto si accertasse essere il convenuto soggetto passivo del tributo preteso dall'esattore).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)