Sez. 4, Sentenza n. 38704 del 27/05/2011 Ud. (dep. 25/10/2011) Rv. 251097 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ | Sopravvenuta modifica della composizione del Collegio - Necessità di perizia - Conferimento dell'incarico al perito già nominato dal precedente e diverso Collegio - Legittimità.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ
È legittimo, nel caso di sopravvenuta modifica della composizione del Collegio giudicante e stante la necessità di ricorrere alla rinnovazione della perizia, il conferimento dell'incarico al perito già designato dal precedente e diverso Collegio, non sussistendo divieti in tal senso nell'art. 222, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)