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Sez. 4, Sentenza n. 10713 del 30/03/2000 Ud. (dep. 20/10/2000) Rv. 217693 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ | Conferimento dell'incarico di perito a soggetto già nominato tale nel medesimo procedimento da un giudice diverso perché in diversa composizione - Incompatibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217693-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ

L'art. 222 cod. proc. pen. vieta che sia attribuito l'incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non vieta altresì che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l'incarico da parte di un giudice diverso. (Nella specie, a seguito di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell'immutabilità del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata; la Corte, in applicazione del principio suesposto, ha ritenuto legittimo il conferimento dell'incarico, da parte del nuovo collegio, al perito già precedentemente nominato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 222 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)