Sez. 1, Sentenza n. 729 del 16/03/1971 (Rv. 350528 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTO DI FATTI COLLEGATI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - UTILIZZABILITA DAL GIUDICE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTO DI FATTI COLLEGATI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - UTILIZZABILITA DAL GIUDICE.*
Il consulente tecnico, se e autorizzato a procedere da solo alle indagini tecniche, puo attingere, ai fini del compito affidatogli, anche di sua iniziativa, notizie sui fatti collegati all'indagine tecnica commessagli e tali notizie possono essere utilizzate dal giudice, ove ritenga di far proprio il relativo apprezzamento. (V 2699'69, mass n 342382' 284'69, mass n 338267' 3432'68, mass n 336534).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)