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Sez. 1, Sentenza n. 729 del 16/03/1971 (Rv. 350528 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTO DI FATTI COLLEGATI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - UTILIZZABILITA DAL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1971-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350528-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTO DI FATTI COLLEGATI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - UTILIZZABILITA DAL GIUDICE.*

Il consulente tecnico, se e autorizzato a procedere da solo alle indagini tecniche, puo attingere, ai fini del compito affidatogli, anche di sua iniziativa, notizie sui fatti collegati all'indagine tecnica commessagli e tali notizie possono essere utilizzate dal giudice, ove ritenga di far proprio il relativo apprezzamento. (V 2699'69, mass n 342382' 284'69, mass n 338267' 3432'68, mass n 336534).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)