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Sez. 1, Sentenza n. 1546 del 11/02/1995 (Rv. 490395 - 01)

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO | Natura giuridica - Inadempimento - Conseguenze - Adeguamento automatico per effetto della svalutazione monetaria - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490395-01

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO

L'obbligazione di pagamento dell'indennizzo per la nazionalizzazione di una azienda elettrica ai sensi della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, sorgendo al momento del trasferimento dell'azienda all'ENEL, costituisce un'obbligazione pecuniaria, come tale soggetta al principio nominalistico, onde in caso di mancato adempimento nel termine stabilito essa non è suscettibile di adeguamento automatico per effetto della svalutazione monetaria, ma rimane pur sempre soggetta alla disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni peculiare, potendo la svalutazione costituire fonte di quel maggior danno che eccede gli interessi moratori, risarcibile a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)