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Sez. 1, Sentenza n. 8500 del 19/11/1987 (Rv. 456027 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - RITARDO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456027-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - RITARDO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Con riguardo all'indennizzo per la nazionalizzazione d'impresa elettrica, il quale integra un debito di valuta, la sopravvenuta svalutazione monetaria può costituire ragione di maggior danno risarcibile, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 1224 secondo comma cod. civ., e, pertanto, non può essere posta a carico dell'ENEL in relazione a ritardi al medesimo non imputabili, quali quelli ascrivibili all'UTE nell'ambito della stima in Sede amministrativa. (V 1/85, mass n 438208; (V 4610/83, mass n 429482).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 6 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)