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Sez. 1, Sentenza n. 2892 del 18/03/1991 (Rv. 471315 - 01)

Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Nazionalizzazione - Indennizzo | Enel - Ritardo nella corresponsione - Costituzione di mora - Mancata liquidazione del debito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471315-01

Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Nazionalizzazione - Indennizzo

In tema di nazionalizzazione delle imprese elettriche, il mancato pagamento dell'indennizzo nei termini all'uopo fissati determina la costituzione in mora dell'ENEL e la sua responsabilità verso il creditore, secondo la previsione dell'art. 1224 cod. civ. (alla cui stregua la liquidazione dell'eventuale danno da svalutazione monetaria, che non si cumula con gli interessi, ma li assorbe, può essere attribuita in base a presunzioni desumibili dall'appartenenza del creditore a categorie economiche socialmente significative), indipendentemente dal fatto che il debito non sia stato ancora liquidato, vertendosi in ipotesi in cui le attività liquidatorie sono a carico del debitore medesimo, che può liberarsi da detta responsabilità solo provando l'assenza della propria colpa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)