Sez. 2, Sentenza n. 9313 del 03/09/1993 (Rv. 483657 - 01)
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere | Nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Applicabilità ai contratti con effetti reali - Estensione ai contratti con effetti obbligatori - Esclusione.
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere
La sanzione di nullità stabilita dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per i contratti relativi a trasferimenti immobiliari che non contengano l'ivi prevista dichiarazione concernente la regolarità della situazione dell'edificio di cui trattasi rispetto alla disciplina urbanistica, si applica con esclusivo riguardo ai contratti con effetti reali, non anche a quelli con effetti obbligatori, come i contratti preliminari di vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)