Sez. 1, Sentenza n. 4000 del 06/10/1989 (Rv. 463819 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA CAUSA, COME GIUDICE, DA PARTE DI UN COMPONENTE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - IPOTESI DI ASTENSIONE O RICUSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA CAUSA, COME GIUDICE, DA PARTE DI UN COMPONENTE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - IPOTESI DI ASTENSIONE O RICUSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
La partecipazione al collegio giudicante, in Sede di rinvio, di uno dei giudici che hanno pronunciato la sentenza cassata è riconducibile nella previsione dell'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., in tema di Obbligo di astensione, rendendo così applicabile il principio secondo cui l'inosservanza di tale Obbligo non determina Invalidità della sentenza, ove le parti non abbiano tempestivamente avanzato istanza di ricusazione. (V 3630/79, mass n 400048).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 n. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)