Sez. 1, Sentenza n. 3630 del 28/06/1979 (Rv. 400048 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA CAUSA COME GIUDICE DA PARTE DI UN COMPONENTE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - IPOTESI DI ASTENSIONE O DI RICUSAZIONE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA CAUSA COME GIUDICE DA PARTE DI UN COMPONENTE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - IPOTESI DI ASTENSIONE O DI RICUSAZIONE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
La circostanza che uno o piu membri del collegio giudicante abbiano gia in precedenza conosciuto della causa come giudici non puo sussumersi nella previsione normativa di cui all'art 158 cod proc civ, attinente alla nullita che deriva da vizi relativi alla Costituzione del giudice, giacche si tratterebbe, semmai, di una ipotesi di astensione o di ricusazione, che non puo dar luogo ad alcuna invalidita della sentenza ove la parte non abbia fatto valere tempestivamente la ricusazione del giudice. (Conf 1335/78, mass n 390699).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)