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Sez. 1, Sentenza n. 13888 del 09/06/2010 (Rv. 613388 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE | Aiuti comunitari - Indebita percezione - Restituzione dell'indebito - Ingiunzione di pagamento - Oggetto - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613388-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE

L'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (in tema di controlli sugli aiuti comunitari) consente l'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento sia relativamente alla somma dovuta per sanzione amministrativa che per la restituzione dell'indebito, conseguendone un unico procedimento di opposizione. Tale regime di unificazione processuale nell'opposizione di entrambi i titoli appare ragionevole, in considerazione dell'esigenza di contestualità dell'accertamento del dovuto, che prevale sull'interesse dell'ingiunto al doppio grado di merito della domanda di ripetizione dell'indebito. Resta, peraltro, escluso che all'ordinanza-ingiunzione possa farsi capo per la sola ripetizione delle somme dovute quale effetto della decadenza dal regime di aiuti comunitari, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione tanto di richiedere in via di ingiunzione la sola sanzione amministrativa, quanto di instare, separatamente ed in via affatto autonoma, per le sole somme oggetto di ripetizione, ma in tal caso potendo ricorrere ai soli, ordinari, strumenti di recupero.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)