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Sez. 1, Sentenza n. 16724 del 23/07/2014 (Rv. 632134 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Aiuti comunitari all'agricoltura - Indebita percezione - Azione di ripetizione del solo indebito, senza le sanzioni, da parte della P.A. - Legittimazione passiva del percettore - Sussistenza - Condizione soggettiva - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632134-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

In tema di aiuti comunitari all'agricoltura, qualora l'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, già A.I.M.A.) chieda, con l'ingiunzione ex art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, l'unico soggetto obbligato alla restituzione è, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, il solo percettore, inteso quale formale destinatario dell'erogazione e beneficiario dell'aiuto, mentre è ininfluente l'eventuale sussistenza dell'elemento soggettivo dell'infrazione, che rileva ai soli effetti della decorrenza degli interessi sull'importo da restituire secondo la previsione dell'art. 2033 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)