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Sez. 1, Sentenza n. 7448 del 09/08/1997 (Rv. 506655 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Aiuti comunitari - Indebita percezione - Restituzione dell'indebito - Ingiunzione di pagamento - Oggetto - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506655-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

L'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 in tema di controlli sugli aiuti comunitari consente l'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento - opponibile, a norma dell'art. 4 della stessa legge, innanzi al pretore secondo quanto previsto dal capo quinto della legge 24 novembre 1981, n. 689 - sia relativamente alla somma dovuta per sanzione amministrativa che per la restituzione dell'indebito. Tale regime di unificazione processuale nell'opposizione dinanzi al pretore di entrambi i titoli appare ragionevole in considerazione dell'esigenza di contestualità dell'accertamento del dovuto, che prevale sull'interesse dell'ingiunto al doppio grado di merito della domanda di ripetizione dell'indebito. Resta peraltro escluso che all'ordinanza ingiunzione possa farsi capo per la sola ripetizione delle somme dovute quale effetto della decadenza dal regime di aiuti comunitari.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)