Sez. L, Sentenza n. 14610 del 27/06/2014 (Rv. 631637 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Determinazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti - Regime recato dalle leggi n. 682 del 1979, n. 165 del 1983 e n. 429 del 1991 - Equiparazione a quella goduta dai grandi invalidi di guerra - Sussistenza - Conseguenze - Identità di importi delle rispettive indennità base.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nel sistema normativo introdotto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 682, confermato dalla legge 4 maggio 1983, n. 165, nonché ripreso, dopo il diverso regime recato dalle leggi 21 novembre 1988, n. 508 e 11 ottobre 1990, n. 289 (che determinano in via autonoma detta indennità), dalla legge 31 dicembre 1991, n. 429, l'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti è equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra. Ne consegue che la misura dell'indennità base dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti va determinata nell'importo stabilito per l'analogo beneficio goduto dai grandi invalidi di guerra.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1979 num. 682 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 165 art. 1, Legge 06/10/1986 num. 656 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 4, Legge 31/12/1991 num. 429 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)