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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14723 del 19/07/2016 (Rv. 640731 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti - Adeguamento ex art. 2, comma 1, della l. n. 429 del 1991 - Criteri - Assegno integrativo ex art. 6 del d.P.R. n. 834 del 1981 - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640731-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'adeguamento dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, chiesto nella vigenza dell'art. 2, comma 1, della l. n. 429 del 1991, deve essere effettuato sulla base di quella prevista per le persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra e non in relazione a quella di assistenza per i grandi invalidi di guerra, con esclusione, quindi, del diritto all'assegno integrativo di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 834 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1991 num. 429 art. 1 com. 2, DPR 30/12/1981 num. 834 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)