Sez. L - , Ordinanza n. 10144 del 26/04/2018 (Rv. 648732 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Ciechi civili assoluti - Indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della l. n. 682 del 1979 - Equiparazione all'assegno di superinvalidità previsto dal d.P.R. n. 915 del 1978 in favore dei ciechi di guerra - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazioni spettanti ai ciechi civili assoluti, l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della l. n. 682 del 1979 non può essere equiparata all'assegno di superinvalidità previsto dal d.P.R. n. 915 del 1978 in favore dei ciechi di guerra, in quanto l'equiparazione contemplata dal predetto art. 1 ha per oggetto l'indennità di accompagnamento regolata per i ciechi di guerra dall'art. 21 dello stesso d.p.r., con misure fissate nel medesimo articolo, e non l'assegno previsto dall'art. 15.
Riferimenti normativi: DPR 23/12/1978 num. 915 art. 21, Legge 22/12/1979 num. 682 art. 1, DPR 23/12/1978 num. 915 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)