Sez. 1, Sentenza n. 18141 del 22/03/2017 Cc. (dep. 10/04/2017) Rv. 269636 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - INTERDETTO O INFERMO DI MENTE | Imputato inabilitato - Ricorso alle forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen. - Presupposti - Individuazione - Ragioni.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - INTERDETTO O INFERMO DI MENTE
Per le notifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo qualora l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma primo, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. (In motivazione, la S.C. ha valorizzato i principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 11 marzo 2009, in tema di notifiche ai soggetti sopposti ad amministratore di sostegno).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 166 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)