Sez. 6, Sentenza n. 9064 del 23/11/2012 Ud. (dep. 25/02/2013) Rv. 255313 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - INTERDETTO O INFERMO DI MENTE | Omissione delle notifiche al tutore - Conseguenze - Nullità assoluta - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - INTERDETTO O INFERMO DI MENTE
Le notifiche degli atti processuali dirette ad un imputato dichiarato interdetto per infermità di mente devono essere eseguite anche presso il tutore, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie, la Corte, rilevato che fin dalle indagini preliminari nessun avviso era stato notificato al tutore, ha annullato le sentenze di primo e secondo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 166 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)