Sez. 1 - , Sentenza n. 16260 del 04/03/2020 Cc. (dep. 28/05/2020) Rv. 279131 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Misure patrimoniali - Notificazioni - Destinatario dell’atto assoggettato ad amministrazione di sostegno - Art. 166 cod. proc. pen. - Applicabilità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure patrimoniali, qualora il destinatario della notificazione di un atto (nella specie, la figlia del proposto, quale terza titolare di beni incisi dal provvedimento di confisca) sia assoggettato ad amministrazione di sostegno, si osservano le forme previste dall'art. 166 cod. proc. pen. - che prevede una notificazione integrativa al nominato amministratore - solo nel caso in cui detto destinatario si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. (V. Corte cost. n. 116 del 2009)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 166 CORTE COST., Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)