Sez. 2, Sentenza n. 265 del 04/02/1971 (Rv. 349725 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - IN GENERE - CONVENZIONE - CRITERI DI INTERPRETAZIONE - ESTREMI - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - IN GENERE - CONVENZIONE - CRITERI DI INTERPRETAZIONE - ESTREMI - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Per accertare il contenuto e la portata di una servitu costituita convenzionalmente il giudice di merito deve cogliere l'intenzione delle parti, fondandosi anzitutto sulle espressioni letterali usate e qualora permangono dubbi, per insufficienza del criterio utilizzato, deve fare ricorso alle altre regole dell'ermeneutica che disciplinano la interpretazione dei contratti. Deve quindi considerare le finalita che le parti hanno voluto raggiungere, tenendo conto dello stato dei luoghi, della consistenza e ubicazione dei fondi, dell'utilita del fondo dominante che si vuole perseguire con il peso imposto, con contemperamento delle esigenze dei due fondi, il dominante e il servente, al quale deve essere arrecato il minimo aggraviò mentre non puo escludersi anche la valutazione del comportamento delle parti o di una di esse, specie per l'accertamento della validita dell'atto costitutivo della servitu. (V 872'69, mass n 339237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)