Sez. 3, Sentenza n. 1994 del 10/12/2004 Ud. (dep. 25/01/2005) Rv. 230668 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - Pregressa disposizione di cui all'art. 4 lett. a) legge n. 516 del 1982 - Trattamento sanzionatorio più favorevole - Individuazione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati finanziari, le disposizioni sanzionatorie previste per la violazione dell'art. 4 lett. a) delle legge 7 agosto 1982 n. 516 hanno carattere più favorevole al reo di quelle previste per la violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, atteso che la misura edittale della pena principale è più mite, le pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese sono più brevi, così come il periodo di decorrenza della prescrizione.
Riferimenti normativi: Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)