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Sez. 3, Sentenza n. 13641 del 12/02/2002 Cc. (dep. 10/04/2002) Rv. 221274 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Frode mediante artifici contabili diversi dall'uso di documenti falsi - Reato previsto dall'art.3 del.D.L.G. n.74 del 2000 - Sussistenza - Reato previsto dall'art.4, lett.F, d.l. n.429 del 1982 - Continuità normativa - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221274-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati fiscali mediante frode, integra gli estremi del reato previsto dall'art.3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 la condotta di chi, ricorrendo ad artifici realizzati mediante gli strumenti informatici di tenuta della contabilità, altera in maniera sistematica le risultanze contabili e la loro rappresentazione, e tale ipotesi di reato si pone in continuità normativa con quella prevista dalla lett.F dell'art.4, comma 1 del D.l. 10 luglio 1982, n.429, convertito con legge 7 agosto 1982, n.416. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrare il reato de quo la predisposizione di codici di accesso sui sistemi contabili informatizzati della ditta, al fine di non rendere rilevabile la contabilità "in nero" e di prospettare ai terzi una realtà diversa da quella effettiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)