Sez. 3, Sentenza n. 33887 del 25/05/2001 Ud. (dep. 19/09/2001) Rv. 220045 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 4 lett. f) della legge n. 516 del 1982 - Nuova fattispecie di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)- Continuità normativa - Sussistenza.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In materia di reati finanziari, tra il reato già previsto dall'art. 4 lett. f) del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con legge 7 agosto 1982 n. 516, che prevedeva il fatto di chi, al fine di evasione fiscale, indicava nella dichiarazione dei redditi (ovvero nel bilancio o rendiconti allegati) componenti positivi o negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva, utilizzando documenti ideologicamente falsi o ponendo in essere altri comportamenti idonei ad ostacolare l'accertamento dei fatti, e la nuova fattispecie di cui all'art. 3 del D.Lgs 10 marzo 2000 n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) sussiste continuità normativa, atteso che il bene tutelato è il medesimo, cioè il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale, ed analoghe sono le modalità di aggressione al bene, realizzata con una dichiarazione fiscale fraudolenta mediante l'artificio documentale di occultare elementi reddituali. (Nell'occasione la Corte, pur riconoscendo la detta continuità normativa, ha annullato senza rinvio l'impugnata decisione osservando come nel caso di specie non risultasse superata la soglia di punibilità introdotta con la nuova disposizione)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)