Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1806 del 29/01/2016 (Rv. 638538 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Documenti mancanti al momento della decisione della causa - Obbligo del giudice di disporne la ricerca e, in caso di esito negativo, autorizzarne la ricostruzione - Presupposti - Accertamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO
In tema di prova documentale, il giudice è tenuto a disporre la ricerca dei documenti invocati dalla parte ma non reperiti nel fascicolo di ufficio al momento della decisione e, in caso di esito negativo, ad autorizzare la ricostruzione del loro contenuto, purché si tratti di documenti ritualmente prodotti in giudizio, il cui mancato rinvenimento non sia, anche in base a presunzioni deducibili dalle concrete modalità dei fatti tenuto conto dell'efficacia probatoria degli atti mancanti, riconducibile alla condotta volontaria della parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'addebitabilità alla parte del mancato reperimento nel suo fascicolo di un documento rilevante per l'appello incidentale, che risultava ritualmente prodotto con la memoria ex art. 183 c.p.c., senza che mai fosse stato autorizzato il ritiro del proprio fascicolo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)