Sez. 1, Sentenza n. 4955 del 30/10/1978 (Rv. 394685 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - SEPARAZIONE GIUDIZIALE, SEPARAZIONE CONSENSUALE E SEPARAZIONE DI FATTO - ALTERNATIVITA ED EQUIVALENZA DELLE TRE IPOTESI - CONSEGUENZE - SEPARAZIONE DI FATTO SEGUITA DALLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE O DALLA OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - PERIODO MINIMO PER LA PROPONIBILITA DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - SEPARAZIONE GIUDIZIALE, SEPARAZIONE CONSENSUALE E SEPARAZIONE DI FATTO - ALTERNATIVITA ED EQUIVALENZA DELLE TRE IPOTESI - CONSEGUENZE - SEPARAZIONE DI FATTO SEGUITA DALLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE O DALLA OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - PERIODO MINIMO PER LA PROPONIBILITA DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - DECORRENZA.*
In tema di divorzio, le ipotesi previste dall'art 3 n 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n 898, come giustificative della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio - sentenza passata in giudicato di separazione giudiziale, omologazione della separazione consensuale e separazione di fatto - sono poste su un piano non di sussidiarieta o gradualita, ma di alternativita ed equivalenza. Pertanto, qualora la separazione di fatto fra i coniugi sia stata seguita da una separazione giudiziale o dalla omologazione di una separazione consensuale, il periodo minimo necessario al fine della proponibilita della domanda di divorzio va computato con decorso dalla data dell'effettiva cessazione della convivenza dei coniugi, e non da quella della loro comparizione dinanzi al Presidente del tribunale. (V 5047/77, mass n 388655).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)