Sez. 1, Sentenza n. 2009 del 08/04/1981 (Rv. 412719 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - SEPARAZIONE DEI CONIUGI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO PROVVISORIO - EQUIPARAZIONE ALLA SEPARAZIONE DI FATTO - CONSEGUENZE IN TEMA DI TERMINE E SUA DECORRENZA AI FINI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 3 N 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N 898 DEL 1970.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - SEPARAZIONE DEI CONIUGI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO PROVVISORIO - EQUIPARAZIONE ALLA SEPARAZIONE DI FATTO - CONSEGUENZE IN TEMA DI TERMINE E SUA DECORRENZA AI FINI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 3 N 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N 898 DEL 1970.*
La situazione dei coniugi separati a seguito di provvedimento provvisorio emesso almeno due anni prima dell'entrata in vigore della legge n 898 del 1970 dal Presidente del tribunale in Sede di comparizione davanti a lui per l'inizio del giudizio di separazione e equiparabile a quella dei coniugi separati di fatto e, quindi, anche per loro, il termine per proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio รจ quello di sei o cinque anni - a seconda che vi sia stata o meno opposizione del coniuge convenuto - dall'inizio della separazione, giusta la previsione dell'art 3 n 2 lettera b) ultima marte della citata legge. (V 5112/78, mass n 394862; (V 4955/78, mass n 394685).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)