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Sez. 1, Sentenza n. 3946 del 09/06/1983 (Rv. 428874 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - EQUIVALENZA DELLE IPOTESI DI SEPARAZIONE EX ART. 3 N. 2 LETT. B) LEGGE N. 898 DEL 1970 - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428874-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - EQUIVALENZA DELLE IPOTESI DI SEPARAZIONE EX ART. 3 N. 2 LETT. B) LEGGE N. 898 DEL 1970 - CONSEGUENZE.*

In tema di divorzio, le ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come giustificative della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza passata in giudicato di separazione giudiziale, omologazione di separazione consensuale e separazione di fatto), si pongono su un piano di equivalenza. Pertanto, qualora la separazione di fatto fra i coniugi sia stata seguita da una separazione giudiziale o dall'omologazione di una separazione consensuale, il periodo minimo necessario al fine della proponibilità della domanda di divorzio va computato con decorso dalla data della effettiva cessazione della convivenza dei coniugi, e non da quella della loro comparizione dinanzi al Presidente del tribunale. (Conf 4955/78, mass n 394685).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)