Sez. 3, Sentenza n. 5524 del 29/02/2008 (Rv. 602170 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - Qualificazione - Norma eccezionale - Conseguenze - Crediti aventi ad oggetto la restituzione di somme versate dall'affittuario di fondo rustico al concedente in misura eccedente il canone legale - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
La disposizione di cui all'art. 429, terzo comma, cod. civ. contiene una deroga ai principi generali in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 1224 cod. civ., con la conseguenza che essa deve qualificarsi eccezionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 delle preleggi, sicché non può trovare applicazione oltre i casi in essa considerati. Peraltro, l'art. 429 cod. proc. civ. prevede che il giudice deve determinare, oltre gli interessi legali, il maggior danno eventualmente subito dal creditore per la diminuzione del suo credito non sempre quando pronunci sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro ma solo qualora tali somme siano attribuite "per crediti di lavoro" e tale presupposto non ricorre in ordine ai crediti dell'affittuario di fondo rustico relativi a somme versate al concedente in misura eccedente il canone legale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)