Sez. 3, Sentenza n. 1098 del 20/01/2006 (Rv. 586743 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Somme dovute dal concedente in restituzione - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE
In tema di contratti di affitto a coltivatore diretto, non si applica ai crediti relativi alla restituzione di somme pagate dal conduttore in eccedenza sui canoni legalmente dovuti l'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., configurandosi tali crediti - anche successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002 - come crediti di valuta, con la conseguente esclusione di ogni automatismo rivalutativo e l'applicazione del criterio degli interessi legali sul dovuto, dal momento della domanda, in mancanza di puntualizzazione circa le eventuali precedenti messe in mora.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)