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Sez. L - , Sentenza n. 351 del 10/01/2018 (Rv. 646886 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito pensionistico successivo al 1° gennaio 2001 - Disciplina ex art. 13 della l. n. 412 del 1991 - Applicabilità - Conseguenze - Soglie di reddito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646886-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

In tema di indebito previdenziale, l'art. 13 della l. n. 412 del 1991 (come prima l'art. 52, comma 2, della l. n. 88 del 1989) non attribuisce alcuna rilevanza alle condizioni reddituali del pensionato percettore di prestazioni pensionistiche non dovute, a differenza di quanto disposto con le l. n. 662 del 1996 e n. 448 del 2001, discipline di carattere globalmente sostitutive da applicarsi in via transitoria soltanto ai pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali anteriori al 1996 ed al 2001; ne consegue che, per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001, trova di nuovo applicazione la disciplina previgente che non consente di rendere incondizionata la ripetibilità per la sola presenza di determinate soglie di reddito del pensionato.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)