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Sez. L, Sentenza n. 5567 del 19/03/2004 (Rv. 571344 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Disciplina ex art. 1, commi 260 e segg. legge n. 662 del 1996 - Successiva regolamentazione della materia ex art. 38, commi 7 e segg., legge n. 448 del 2001 per le prestazioni pensionistiche - Giudizi pendenti - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571344-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

In tema di ripetizione di indebito pensionistico, ai sensi dell'art. 1, commi 260 e seguenti, legge n. 662 del 1996, requisito per l'esercizio del diritto alla ripetizione da parte dell'Inps, al di fuori del caso di dolo dell'assicurato, è la percezione, da parte di quest'ultimo, di un reddito imponibile Irpef per l'anno 1995 inferiore ai sedici milioni di lire. Tuttavia, ai sensi della nuova disciplina della ripetizione delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall'Inps introdotta dall'art. 38, commi 7 e segg., della legge n. 448 del 2001, applicabile ai giudizi pendenti, non avendo il legislatore limitato l'efficacia della stessa ai soli indebiti previdenziali formatisi dopo il 1 gennaio 1996, deve tenersi conto, per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001, del reddito imponibile ai fini Irpef per l'anno 2000, e la ripetizione è consentita nel limite di tre quarti del reddito se questo è superiore ad euro 8263, 31.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)