Sez. L - , Sentenza n. 2506 del 31/01/2017 (Rv. 643065 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebiti pensionistici INPS maturati anteriormente al primo gennaio 1996 - Disciplina ex art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001 - Applicabilità - Condizioni e limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In tema di ripetizione d'indebito previdenziale, e con riguardo alla normativa applicabile agli indebiti pensionistici INPS maturati anteriormente al primo gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, o recuperati solo in parte, prima della entrata in vigore della l. n. 448 del 2001, l'art. 38, commi 7 e 8, di quest’ultima, non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l'anno 1995, inferiore ai sedici milioni di lire, mentre nelle ipotesi in cui l'indebito era recuperabile giusta la l. n. 662 del 1996, tale condizione va verificata anche alla luce l.n. 448 del 2001, e quindi il recupero è consentito solo in caso di titolarità, nell'anno 2000, di un reddito superiore alla soglia individuata dalla menzionata legge n. 448 del 2001.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)