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Sez. L, Sentenza n. 6588 del 20/05/2000 (Rv. 536730 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Condizioni - Domanda di inquadramento in qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ. proposta da un dipendente delle Ferrovie dello Stato - Precedente domanda di inquadramento relativa a diverso periodo anteriore a quello di applicabilità dell'art. 2103 - Preclusione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2000-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536730-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

La preclusione del riesame della controversia in un successivo giudizio per effetto di un precedente giudicato sussiste allorché risultino identici i soggetti, l'oggetto e la "causa petendi" delle pretese fatte valere nel primo e nel secondo giudizio, dovendosi avere riguardo, quanto alla "causa petendi", al fatto costitutivo del diritto azionato in virtù degli effetti giuridici che la norma vi collega; in particolare, con riferimento alla domanda promossa per ottenere una qualifica superiore ("petitum") per il decorso di un determinato periodo di tempo, ex art. 2103 cod. civ., il fatto costitutivo è determinato dal tempo nel quale le mansioni sono state svolte, anche in ragione della loro diversa rilevanza giuridica nelle varie discipline legali succedutesi. Pertanto, la domanda proposta da un dipendente delle Ferrovie dello Stato, intesa a conseguire l'inquadramento in una superiore qualifica per l'esercizio di fatto delle relative mansioni, in un periodo rientrante nella nuova disciplina privatistica, comprensiva della tutela professionale ex art. 2103 cod. civ., non può ritenersi preclusa dal giudicato formatosi su una precedente domanda di inquadramento dello stesso dipendente, avente come "causa petendi" lo svolgimento delle mansioni superiori in un diverso periodo, antecedente a quello di applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)