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Sez. L, Sentenza n. 8668 del 03/10/1996 (Rv. 499904 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato - Regime transitorio - Applicazione a mansioni corrispondenti a qualifica superiore - Promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499904-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI

A seguito dell'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato e della privatizzazione dei rapporti di lavoro dei ferrovieri, questi rapporti, ai sensi della specifica disciplina transitoria di cui all'art. 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210, hanno continuato ad essere disciplinati dalle disposizioni di legge e di regolamento esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge e non espressamente o tacitamente abrogate, fino alla stipulazione dei previsti contratti collettivi, con la conseguenza che fino all'entrata in vigore del contratto collettivo stipulato il 23 giugno 1988 trovava applicazione non l'art. 2103 cod. civ., ma l'art. 80 della legge 26 marzo 1958 n. 415 e l'art. 12 della legge 6 febbraio 1979 n. 42, che consentivano all'Azienda autonoma della Ferrovie dello Stato di applicare per un certo tempo i dipendenti a mansioni proprie di una qualifica superiore, senza possibilità di promozione nel caso di protrazione della situazione oltre i termini di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 415 art. 80, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)