Sez. L, Sentenza n. 2240 del 03/03/1987 (Rv. 451465 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL GIUDICATO FORMATOSI IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL GIUDICATO FORMATOSI IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO.*
La preclusione del riesame della controversia in un successivo giudizio per effetto di un precedente giudicato sussiste allorché - secondo l'interpretazione delle domande, affidata al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici - risultino identici i soggetti, l'oggetto (o petitum) e la causa petendi delle pretese fatte valere nel primo e nel secondo giudizio. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto che il giudizio per il mancato computo del compenso per lavoro straordinario nella liquidazione dell'indennità di fine rapporto fosse precluso da un pregresso giudicato in ordine alla questione del cosiddetto rimborso contributi. La suprema Corte ha cassato la sentenza, ritenendo che questa non avesse sufficientemente chiarito la natura di quest'ultimo istituto, di fonte contrattuale, e la sua qualificabilità come trattamento di fine rapporto). (V 4137/86, mass n 446925; (V 2989/86, mass n 445999; (V 3665/81, mass n 414293).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)