Sez. 6, Sentenza n. 399 del 14/12/2006 Cc. (dep. 11/01/2007) Rv. 235708 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradando sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere a fini estradizionali - Mancanza nella legislazione dello Stato richiedente di un meccanismo che consenta la computabilità della custodia cautelare subita a fini estradizionali nella pena detentiva - Ammissibilità dell'estradizione - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, l'eventuale mancanza nella legislazione dello Stato richiedente di una norma che stabilisca la computabilità nella pena detentiva da espiare della custodia cautelare subita all'estero a fini estradizionali non è di ostacolo all'accoglimento di una domanda di estradizione esecutiva, se la custodia cautelare subita in Italia non copra l'intera durata della pena da espiare. Nel qual caso, la consegna estradizionale deve ritenersi consentita limitatamente alla esecuzione della pena residua. (Fattispecie relativa a domanda estradizionale presentata dal Governo rumeno sulla base della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)