Sez. 6, Sentenza n. 18266 del 13/02/2004 Cc. (dep. 20/04/2004) Rv. 229307 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 - Estradando sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere a fini estradizionali - Durata della custodia cautelare pari o superiore alla pena da scontare all'estero per la quale è richiesta l'estradizione - Ammissibilità dell'estradizione - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, deve ritenersi che la convenzione stessa impedisca l'estradizione di una persona che risulti aver già interamente espiato in Italia la pena per la quale è richiesta l'estradizione, a seguito dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per tale fine (in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato che non sussistevano le condizioni per l'estradizione di un cittadino slovacco che, richiesto in estradizione dal suo paese di cittadinanza per l'espiazione di una pena di sei mesi di detenzione, era stato sottoposto in Italia alla misura della custodia in carcere per fini estradizionali per un periodo superiore alla pena suddetta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Tratt. Internaz. 13/12/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)