Sez. 6, Sentenza n. 1929 del 20/05/1999 Cc. (dep. 01/09/1999) Rv. 214515 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Ordinamento giuridico statunitense - Norme che escludono la computabilità della carcerazione presofferta all'estero e che attribuiscono rilievo, a fini cautelari, alla mancata comparizione davanti alla corte distrettuale - Violazione dei diritti fondamentali - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Le norme dell'ordinamento statunitense che dispongono che, a fini espiatori, non è computabile la detenzione presofferta all'estero - peraltro applicabili solo con riferimento a reati politici e militari (art. V del Trattato del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225) - e quelle che attribuiscono rilevanza cautelare alla mancata comparizione dell'interessato innanzi alla competente Corte distrettuale, sono espressioni di differenti ma legittime valutazioni di politica legislativa, non implicanti per sè lesione di diritti fondamentali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705 com. 2 lett. A, Tratt. Internaz. 13/10/1983, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)