Sez. 1, Sentenza n. 1234 del 26/04/1971 (Rv. 351391 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DI UN FONDO - ACCERTAMENTO DELLA NATURA AGRICOLA OD EDIFICATORIA - QUESTIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLA SEZIONE VALUTAZIONE - LIMITI - QUESTIONE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI UNA LEGGE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DI UN FONDO - ACCERTAMENTO DELLA NATURA AGRICOLA OD EDIFICATORIA - QUESTIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLA SEZIONE VALUTAZIONE - LIMITI - QUESTIONE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI UNA LEGGE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE.*
La indagine diretta alla qualificazione di un fondo oggetto di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa come agricolo o come area edificabile non comporta di per se la risoluzione di una questione di diritto e spetta, pertanto, alla cognizione della commissione tributaria, Sezione valutazioni. Peraltro, qualora dinanzi alla commissione tributaria (Sezione valutazioni) si profili una questione di interpretazione ed applicazione di una norma di legge (come norma di edilizia, norme relative a rapporti di vicinato ecc) la cui decisione costituisca presupposto della questione di valutazione, il giudizio di valutazione va sospeso, sino a che sulla questione di diritto non intervenga, nell'apposita Sede, una decisione definitiva. (V 1943'70, mass n 347976' 446'69, mass n 338515).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)