Sez. U, Sentenza n. 446 del 10/02/1969 (Rv. 338515 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DEI CESPITI - DISTINZIONE TRA FONDI RUSTICI ED AREE FABBRICABILI - CRITERI - INDAGINE PER LA VALUTAZIONE - QUESTIONI DI DIRITTO - ESCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DI UN FONDO COME RUSTICO - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE SEZIONE VALUTAZIONE - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DEI CESPITI - DISTINZIONE TRA FONDI RUSTICI ED AREE FABBRICABILI - CRITERI - INDAGINE PER LA VALUTAZIONE - QUESTIONI DI DIRITTO - ESCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DI UN FONDO COME RUSTICO - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE SEZIONE VALUTAZIONE - SUSSISTENZA.*
L'indagine diretta a stabilire, ai fini dell'applicazione delle imposte sui trasferimenti, se un fondo sia rustico o edificabile non implica la risoluzione di una questione di diritto. La discriminazione va fatta, invero, caso per caso con l'identificazione della caratteristiche dei beni da valutare, operazione questa indubbiamente tecnica. Pertanto la commissione provinciale decidendo in Sede di valutazione come giudice di secondo grado, puo affermare la natura rustica del fondo venduto. (V. 3026-68, mass. 335888 2737-68, mass. 335332 2207-68, mass. N. 334415).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)